elperroloco1 E’ arrivata l’estate, chi non ha mai portato il proprio cane a fare un bel bagno al mare? Per districarsi tra regole/divieni/sentito dire/Regolamenti ecco cosa dice la Legge. Si fa riferimento alle spiagge pubbliche e non ai tratti di costa dati in concessione dai Comuni ai titolari privati Ad oggi non esiste una legge che regoli a livello nazionale l’accesso degli animali sul demanio marittimo. In mancanza di espresso divieto comunale e o della locale capitaneria per i nostri quattrozampe vale la regola generale dei luoghi pubblici: guinzaglio e o museruola ove prescritto. In linea di massima comunque si tenga presente che per poter vietare l’ingresso ai bagnanti che hanno con sé il proprio cane è necessario che i comuni emettano un’ordinanza di divieto e che tale divieto sia motivato. Essa inoltre deve specificare l’estensione oraria di tale divieto, deve essere firmata dal sindaco, da un assessore delegato o dal comandante dei vigili urbani, e deve essere pubblicata sugli albi pretori dei singoli comuni. In linea teorica se manca solo una di queste indicazioni l’ordinanza non dovrebbe essere considerata valida. Secondo la legge il proprietario della spiaggia (ad esempio un campeggio ma in linea teorica anche uno specifico Comune, che ne è l’effettivo l’amministratore) può richiedere con le giuste motivazioni un permesso per rendere inaccessibile ai cani quel tratto di costa. Questa opzione spiega l’esistenza delle “spiagge per cani”: cioè dei tratti di terreno in cui i cani possono sì entrare ma che fanno in realtà parte di tratti ben più lunghi in cui si è concesso il divieto di accesso. C’è dell’altro, i cartelli che prevedono il divieto devono recare sul retro il numero dell’ordinanza comunale di riferimento e la relativa data di scadenza. Altrimenti, seppure in presenza di una ordinanza regolarmente firmata, il divieto è da considerarsi nullo. Nella nostra Toscana: al momento, la legge che regola la presenza dei cani nelle spiagge toscane è in realtà quella che regola più in generale l’accesso ai giardini, ai parchi e alle aree pubbliche, ovvero la Legge Regionale n. 59/2009. Le spiagge vengono cioè fatte rientrare nella categoria delle aree pubbliche. In sintesi: I cani in spiaggia secondo la L.R. 59/2009 art. 19 è consentito l’accesso ai cani sulle spiagge, muniti di guinzaglio e museruola. Ma andiamo più nello specifico, analizzando per bene il testo della norma per intero. I cani in spiaggia Art. 19 della L.R. Toscana n. 59/2009 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali. 2. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse. Per completezza allego anche l’articolo 20 Art. 20 Aree e percorsi destinati ai cani 1. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. 2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. Quindi se ne deduce che in Toscana l’accesso ai cani è consentito a patto che non ci sia un cartello che lo vieta e comunque alle condizioni dette prima, cioè con guinzaglio e museruola. Irene Battistini]]>